Diritto e Giustizia
Sezione dedicata ad alcuni articoli sul diritto penale e alcune sentenze in ambito giudiziario
Reati informatici
I reati informatici sono quei reati compiuti tramite o nei confronti di un sistema informatico, cioè un personal computer, ovvero di un sistema telematico, cioè una rete di computer.
Il computer, infatti, può essere il bersaglio di un reato e, in questo caso, l’obiettivo di colui che commette l’illecito si ravvisa, nella generalità dei casi, nel sottrarre o nel distruggere le informazioni contenute nella memoria dello stesso personal computer; in altri casi, invece, il computer può costituire un mezzo per la commissione di reati, ad esempio nel caso di chi utilizzi lo stesso per la realizzazione di frodi.
Ecco, qui di seguito, alcuni dei servizi dello studio legale relativi ai reati commessi nei seguenti settori:
- pedopornografia;
- revenge porn;
- cyberstalking;
- violazione della privacy;
- hacking hacker cybercrimes;
- frode informatica;
- furto dati carta di credito;
- diffamazione a mezzo facebook e whatsapp;
- diffusione malware virus;
- foto sexting video hard;
- cyber bullismo;
- carte clonate;
- scommesse on-line;
- danneggiamento di dati o programmi non propri;
- accesso abusivo ad account e-mail di soggetti terzi.
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FATTISPECIE DEL “CONTRABBANDO DI AUTOVETTURA” DISCIPLINATA DAL CODICE DOGANALE COMUNITARIO E DAL TULD
In base alle disposizioni dettate dal Codice Doganale Comunitario e dal TULD, per i veicoli ad uso privato immatricolati fuori dal territorio doganale comunitario a nome di persone ivi stabilite, è prevista la possibilità di circolare nel territorio della Comunità in regime di ammissione temporanea, senza dover assolvere alle formalità doganali previste, per un periodo della durata massima di 6 mesi, anche non consecutivi, a decorrere dal primo ingresso. Il veicolo, che non può essere impiegato per un uso diverso da quello privato, deve essere utilizzato esclusivamente:
a) dall’intestatario ovvero da un altro suo congiunto entro il 3° grado (coniuge, genitore, figlio, fratello), anch’egli stabilito fuori dal territorio doganale comunitario;
b) da altra persona stabilita fuori dal territorio doganale, purchè debitamente autorizzata dal titolare;
c) da una persona stabilita nel territorio doganale comunitario, a condizione che il titolare od un suo congiunto entro il 3° grado, parimenti stabilito fuori dal territorio doganale comunitario si trovi a bordo del veicolo.
L’utilizzo del veicolo in temporanea importazione, fuori dei casi previsti dall’art. 216, comma 2, del D.P.R. 43/1973 (TULD), configura le fattispecie di contrabbando previste – in base ai singoli casi – dai successivi artt. 282, 291 e 292, e per le quali è prevista la sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 50.000,00 oltre la confisca del veicolo.
Laddove i diritti di confine dovuti non superino € 3.999,96 (distinti tra dazi e I.V.A.) e non ricorra nessuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 295, comma 2, del TULD, si applica, invece, la sanzione amministrativa da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti (art. 295 bis del TULD).
Limiti al pagamento e alla circolazione del contante
Quali sono i limiti per i pagamenti in contanti attualmente in vigore e cosa si intende per pagamenti tracciabili?
esistono limiti alla circolazione del contante? le restrizioni attuali valgono sia nei rapporti commerciali, cioè tra le imprese, sia nei rapporti tra privati?quali sono i parametri oltre i quali può scattare la presunzione di evasione e quando eventuali frazionamenti delle cifre diventano illecito?
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Il condannato per il reato di evasione ex art. 385 c.p. può essere ammesso alle misure alternative alla detenzione nella fase esecutiva della pena?
Lo ha stabilito la Suprema Cassazione penale, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “è da escludere che l’intervenuta condanna per il reato di evasione precluda automaticamente l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione”. Tale lettura della L. n. 354 del 1975, art. 58-quater, comma 1, e successive modifiche è stata elaborata alla luce della funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost., comma 3) e dei principi costantemente enunciati dalla Corte Costituzionale che ha escluso l’ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati ed ha affermato che, nella materia dei benefici penitenziari, è criterio “costituzionalmente vincolante” quello che esclude “rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso”.
Sulla validità delle intercettazioni telefoniche in dibattimento
Secondo un orientamento giurisprudenziale, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l’art. 271, comma primo, c.p.p. non richiama la previsione dell’art. 268, comma settimo, c.p.p. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale. A tale orientamento se né è contrapposto un altro, secondo il quale la deposizione testimoniale sul contenuto delle intercettazioni non soltanto non è inutilizzabile, ma – in quanto diretta ad introdurre nel processo i risultati delle intercettazioni in una maniera difforme da quella desumibile dalla disciplina di cui al capo 4 del titolo 3 del c.p.p., posta a garanzia dei diritti della difesa – deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c), la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell’art. 182 c.p.p. e dall'art. 180 c.p.p..
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